Sez. 5, Sentenza n. 14309 del 19/06/2009 (Rv. 608670 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza - Luogo di notificazione - Criteri sussidiari ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Rispetto del termine perentorio fissato per l'impugnazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l'appello sia notificato, ai sensi della seconda parte del comma primo dell'art. 330 cod. proc. civ., presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell'atto, l'impugnante ha l'onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l'albo professionale. Qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all'irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dal terzo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 137 e ss. cod. proc. civ. L'adempimento delle formalità della notifica, comunque, deve avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'appellante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)