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Sez. 1, Sentenza n. 19477 del 20/09/2007 (Rv. 600787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Insussistenza - Conseguenze - Obbligo per il notificante di effettuare apposite ricerche volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore - Sopravvenuta della cancellazione dall'albo del procuratore costituito - Inefficacia dell'elezione di domicilio per venire meno dello "ius postulandi" - Notifica in cancelleria - Inesistenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore domiciliatario abbia avuto esito negativo a causa del mancato reperimento di quest'ultimo nel luogo indicato nell'elezione di domicilio, il notificante, essendo previsto l'onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo soltanto per il domicilio eletto autonomamente, deve effettuare apposite ricerche volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso, così da eseguire la successiva notificazione al diverso domicilio reale di questi o, nel caso in cui risulti inoperante l'elezione di domicilio presso il medesimo a seguito della cancellazione dall'albo, alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ.. Ne consegue che la notifica eventualmente effettuata presso la cancelleria è inesistente perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa, restando insuscettibile di sanatoria, con efficacia "ex tunc", pur a seguito della costituzione di quest'ultimo nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)