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Sez. L, Sentenza n. 16145 del 21/12/2001 (Rv. 551291 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di impugnazione non preceduta da notificazione della sentenza, ovvero da dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all'atto della notificazione della sentenza - Destinatario - Luoghi di notificazione - Individuazione - Alternativa incondizionata tra i luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551291-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, ovvero nell'ipotesi di omissione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio al momento di tale notificazione, l'atto d'appello va notificato alla parte (che è la destinataria della notifica dell'atto d'impugnazione, atteso che la rappresentanza processuale del difensore è limitata a ciascun grado di giudizio) in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ. (presso il procuratore costituito in primo grado, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado); deve ritenersi che i suddetti luoghi non siano indicati dalla norma secondo un ordine tassativo e che pertanto la notificazione possa essere effettuata indifferentemente in uno di essi, essendo tale opzione interpretativa quella che garantisce la maggior possibilità di effettuare la notificazione e, perciò, in definitiva, il più agevole esercizio del diritto di azione (nella specie, di impugnazione) costituzionalmente garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)