Sez. 4, Sentenza n. 545 del 23/11/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180197 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ EX OFFICIO - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ EX OFFICIO - CONDIZIONE.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere applicato d'ufficio in secondo grado, salvo che l'interesse alla concessione non sia sorto successivamente a seguito delle statuizioni del giudice di appello, riformative di quelle adottate in primo grado. (V mass n 171392).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 163, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)