Sez. 3, Sentenza n. 4783 del 02/04/2001 (Rv. 545391 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Morte causata dall'altrui illecito - Lesione del diritto alla vita - Acquisto e contestuale trasmissione agli eredi, del diritto al risarcimento - Esclusione - Danno biologico - Risarcibilità a favore degli eredi - Esclusione - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e quindi non fa trasmettere agli eredi - né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita. Nel caso, invece, che tra il fatto illecito e la morte sussista uno "spatium vivendi", indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza ("an") e della consistenza ("quantum") del danno e se detta valutazione è positiva deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico "jure hereditatis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)