diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003 (Rv. 564291 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Diritto al risarcimento del danno - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564291-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In materia di responsabilità civile, ai fini dell'insorgenza del danno biologico risarcibile il fattore temporale assume rilievo decisivo là dove determina la soglia minima di sopravvivenza (la cui valutazione compete al giudice di merito, tenuto conto delle circostanze concrete), in quanto è necessario che il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, idoneo a consentire la configurazione di una effettiva ripercussione delle lesioni nella sua complessiva qualità della vita. Ne consegue che, ove nel caso concreto tale danno venga ravvisato sussistente, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea - per quanto assoluta- per il solo tempo di permanenza in vita, e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni (Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha rigettato per infondatezza il motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si dolevano che il giudice del merito avesse nel caso sia escluso la sussistenza di un danno biologico risarcibile e trasmissibile agli eredi, considerando irrilevante un intervallo di sole cinque ore tra l'evento lesivo - sinistro stradale - ed il decesso della vittima; sia conseguentemente rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico, formulata nel senso che quest'ultimo fosse da valutarsi come entrato per intero - e cioè come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze - e non solo per quanto commisurabile a cinque ore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)