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Sez. 3, Sentenza n. 6363 del 28/11/1981 (Rv. 417162 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417162-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE RIUNITE - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

Poiché l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio, anche se parziale (sentenze definitive e non definitive), e non pure quelli a carattere ordinatorio per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio nonché la Mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali, come quella dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale relativa alla causa per la quale si rende necessaria l'ulteriore istruzione. (Conf 2166/80, mass n 405826; (Conf 253/70, mass n 345093).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)