Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 17/12/1969 (Rv. 344465 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SANATORIA RETROATTIVA - LIMITI.*
L'autorizzazione a stare in giudizio, dalla legge richiesta per un ente pubblico (nella specie, un comune), prodotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare retroattivamente ogni irregolarita concernente il difetto di autorizzazione (poiche questa ultima e condizione di efficacia e non requisito di validita dell'atto di Costituzione in giudizio dell'ente), salvo che il giudice di merito abbia gia rilevato l'irregolarita traendone le debite conseguenze circa la procedibilita della domanda o dell'impugnazione. (Conf 1448-67, massima n 328106 V 2770-69, massima n 342494 1491-69, massima n 340307 3701-68, massima n 337013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)