Sez. 2, Sentenza n. 3134 del 29/02/2012 (Rv. 621964 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Domanda di ritrasferimento del bene proposta nei confronti del fiduciario - Successiva allegazione di interposizione di persona - Mutamento della domanda - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA
In tema di modificazioni della domanda giudiziale, laddove l'atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di un determinato bene in favore dell'attore in forza dell'obbligo assunto dall'intestatario fiduciario, costituisce domanda nuova - e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta, consentita in virtù della facoltà concessa alle parti dall'art. 183 cod. proc. civ. - la richiesta volta al riconoscimento della proprietà dello stesso bene, sul presupposto del carattere fittizio dell'intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante, quanto dell'accettazione della persona nominata, e ciò data la diversità tra le due anzidette fattispecie, deducendosi con la prima l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)