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Sez. L, Sentenza n. 8840 del 18/06/2002 (Rv. 555160 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Diritto alla c.d. mobilità lunga ex art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991 - Requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria - Raggiungimento mediante ricongiunzione di periodi contributivi presso gestioni speciali - Ammissibilità - Mancata presentazione della domanda di ricongiunzione al momento di cessazione del rapporto di lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555160-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della concessione della c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991, la locuzione "possono far valere", riferita - nella norma citata - al requisito del raggiungimento dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per i.v.s., deve essere intesa nel senso che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto che gli consentano di ottenere che i contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano computati nell'a.g.o. al fine del raggiungimento della predetta anzianità contributiva; pertanto, il requisito in questione deve essere riconosciuto nei confronti del lavoratore che, avendo versato i contributi anche in gestioni diverse, abbia tuttavia il diritto di chiedere la ricongiunzione dei predetti contributi nell'a.g.o., a nulla rilevando che la relativa domanda non sia stata presentata al momento della cessazione del rapporto, quando essa possa essere presentata anche successivamente.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)