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Sez. L, Sentenza n. 22585 del 08/09/2008 (Rv. 604968 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Diritto alla pensione - Requisito dell'anzianità contributiva nell'a.g.o. - Totalizzazione dei contributi e computo dei periodi di contribuzione versati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Ammissibilità - Domanda di ricongiunzione delle posizioni contributive - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604968-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il requisito dell'anzianità contributiva nell'a.g.o. può essere raggiunto anche mediante il computo dei periodi di contribuzione versati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con totalizzazione dei contributi, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva ovvero dimostrare l'impossibilità di ottenerla, tale condizione non essendo prevista dalla legge in considerazione della diversità dei due istituti, tra loro alternativi.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 32 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/05/1996 num. 282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)