Sez. L, Sentenza n. 9007 del 05/06/2003 (Rv. 563952 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Diritto alla c.d. mobilità lunga ex art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991 - Requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria - Computo di periodi contributivi relativi ad attività di lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento - Ricongiunzione di tali periodi nella gestione dei lavoratori dipendenti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale e in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella gestione speciale, previo cumulo "pro quota" dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti (nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla c.d. mobilità lunga mediante computo dei contributi versati nella gestione speciale dei commercianti, ha dato conto del contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione e, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha altresì rilevato come la sottrazione dei lavoratori all'onere della ricongiunzione sia coerente con la tendenza dell'ordinamento alla realizzazione di un sistema di "totalizzazione" alternativo alla "ricongiunzione" e come un'interpretazione restrittiva dell'art. 7 comma settimo sarebbe sospetta di incostituzionalità per la diversità di trattamento che sarebbe riservato a lavoratori fruenti della stessa tutela previdenziale obbligatoria seppur attuata mediante distinte gestioni)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)