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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 (Rv. 661485 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni – Mancata produzione in copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato – Rilevanza - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661485-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)