Sez. L, Sentenza n. 23332 del 16/07/2026 (Rv. 679582-01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori ed esperti linguistici nelle Università - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Applicabilità delle norme sul pubblico impiego - Esclusione in mancanza di disciplina derogatoria - Conseguenze - Individuazione della gestione previdenziale di iscrizione - Iscrizione presso l'ex INPDAP - Illegittimità - Applicabilità della disciplina ex art. 2120 c.c. - Sussistenza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
In tema di collaboratori ed esperti linguistici nelle Università, la natura privatistica del loro rapporto di lavoro comporta l'inapplicabilità, in mancanza di una disciplina derogatoria, delle norme sul pubblico impiego, e in particolare del d.lgs. n. 165 del 2001, con la duplice conseguenza che le relative posizioni previdenziali non possono essere iscritte, dall'1.1.2008, presso l'INPDAP e che, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, si applica la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., che impone di determinare il valore base del trattamento retributivo rilevante includendo tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)