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Sez. L, Sentenza n. 4909 del 12/11/1977 (Rv. 388511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PREVISTA DALL'ART 12 DELLA LEGGE N 1102 DEL 1971 - APPLICABILITA AI TERRITORI DI ALTITUDINE INFERIORE A SETTECENTO METRI SLM.*
Stato
decisa il 1977-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PREVISTA DALL'ART 12 DELLA LEGGE N 1102 DEL 1971 - APPLICABILITA AI TERRITORI DI ALTITUDINE INFERIORE A SETTECENTO METRI SLM.*

L'art 12, quinto comma, della legge n 1102 del 1971 (contenente 'nuove norme per lo sviluppo della montagnà), disponendo l'estensione all'intero territorio montano delle 'agevolazioni fiscalì di cui all'art 8 della legge n 991 del 1952, fa si che l'esenzione dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi unificati per l'agricoltura si applichi non solo ai territori siti ad un'altitudine superiore a settecento metri sul livello del mare, che gia beneficiavano dell'esenzione a norma dello stesso articolo 8, ma anche a quelli di altitudine inferiore rientranti nella categoria descritta dall'art 1 della stessa legge n 991. Infatti il citato articolo 8 disponeva bensi anche le esenzioni dall'imposta sul reddito dominicale e dall'imposta sul reddito agrario, ma queste sono state disciplinate nuovamente dagli artt 58 e 68 del testo unico sulla finanza locale, che hanno in tal modo parzialmente e tacitamente abrogato l'art 8, potendo cosi riferirsi l'art 12 della legge n 1102 del 1971 alla sola, sopra nominata, esenzione del pagamento dei contributi unificati.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 1, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 58, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 68, Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)