Sez. L, Sentenza n. 5140 del 01/06/1990 (Rv. 467512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ESENZIONE PER I TERRENI COMPRESI IN TERRITORI MONTANI AD ALTITUDINE INFERIORE AI SETTECENTO METRI - CARATTERE TOTALE EX SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE TOTALE ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COSIDDETTE ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ESENZIONE PER I TERRENI COMPRESI IN TERRITORI MONTANI AD ALTITUDINE INFERIORE AI SETTECENTO METRI - CARATTERE TOTALE EX SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE TOTALE ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COSIDDETTE ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale - pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 370 del 1985 - degli artt. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (convertito nella legge n. 41 del 1978), nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri, nonché dell'art. 8 dello stesso d.l., che per tali terreni si limita a prevedere la riduzione, anziché la totale esenzione, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli, non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle cosiddette zone agricole svantaggiate (art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 948), alle quali l'art. 13, ultimo comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (convertito con legge n. 537 del 1981) ha esteso (fra l'altro) le agevolazioni contributive previste dagli art. 7, ultimo comma, ed 8, primo comma, del citato d.l. n. 942 del 1977; infatti, la detta sentenza - come risulta dalla successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 254 del 1989 (dichiarativa dell'infondatezza, in relazione all'art. 3 cost., della questione di legittimità dell'art. 13, ultimo comma, del d.l. n. 402 del 1981 e dell'art. 9, punto 5, della legge n. 67 del 1988) - si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle cosiddette zone agricole svantaggiate e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata. (V 467/85, mass n 438678; (V 5401/84, mass n 437104; (V 4909/77, mass n 388512; (V 4909/77, mass n 388511).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)