Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/06/1985 (Rv. 441095 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO MATURANTESI IN CORSO DI GIUDIZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO AGRARIO - OMESSO PAGAMENTO DEI CANONI MATURATI IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA E DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - DOMANDA DI RISOLUZIONE - ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO MATURANTESI IN CORSO DI GIUDIZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO AGRARIO - OMESSO PAGAMENTO DEI CANONI MATURATI IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA E DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO.*
La proposizione della domanda di risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica - quale il contratto di affittanza agraria - non esonera il conduttore o l'affittuario dal regolare pagamento del corrispettivo nel corso del giudizio, con la conseguenza che, al fine di determinare la sussistenza e la gravità dello inadempimento, il giudice non deve aver riguardo solo alla situazione esistente al momento dell'introduzione della lite, ma può trarre elementi di convincimento anche da successivi omessi pagamenti dei canoni maturati nel corso del giudizio stesso. (V 4014/83, mass n 428956; (V 3844/81, mass n 414490; (V 4072/78, mass n 393682; (V 2987/77, mass n 386543).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1647
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)