Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 08/09/1978 (Rv. 393682 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE CONDOMINIALI).*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE - DISTINZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (MANCATO PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE CONDOMINIALI).*
Ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento ex art 1455 cod civ, e irrilevante la distinzione tra obbligazioni principali ed accessorie, poiche la gravita dell'inadempimento puo sussistere anche rispetto ad una prestazione accessoria, quando, in relazione ad essa, risulti l'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento.Quindi il giudice del merito deve valutare la detta gravita considerando l'interesse soggettivo del creditore, in correlazione con l'elemento oggettivo della mancata o ritardata prestazione. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito con cui era stato ritenuto di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore che, pur avendo pagato i canoni di locazione, non aveva corrisposto per piu annualita, ed anche dopo l'inizio del giudizio di risoluzione, le spese condominiali al cui pagamento era tenuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)