Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 09/06/1997 (Rv. 505024 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Provvedimento di liquidazione pronunciato all'esito del procedimento di cui all'art. 633 cod. proc. civ. - Opposizione - Procedimento ex art. 29 ss. della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento conclusivo - Natura di ordinanza non impugnabile - Appello - Ammissibilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei soli onorari, diritti e spese relativi alle prestazioni professionali degli avvocati, il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza del professionista, a mente del disposto dell'art. 633 cod. proc. civ., sebbene promosso nelle forme previste dall'art. 645 cod. proc. civ., va, comunque, deciso, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, di guisa che, non instauratasi tale, legittima procedura camerale, e decisa (erroneamente) l'opposizione con sentenza, a tale ultima pronuncia va, ciononostante, riconosciuta natura di ordinanza non impugnabile (espressamente sancita dal già richiamato art. 30), con conseguente, esplicita esclusione, in relazione ad essa, del rimedio dell'appello, e correlativa ammissione della sola impugnazione con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost.. Pertanto, nella ipotesi in cui la Corte di appello abbia (erroneamente) deciso nel merito sull'impugnazione (anziché dichiararla inammissibile), la relativa pronuncia va cassata senza rinvio in sede di giudizio di legittimità instauratosi a seguito della ulteriore impugnazione di quella decisione, e va, contestualmente, dichiarata la inammissibilità dell'appello irritualmente proposto (e deciso) nel corso del giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)