diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2158 del 15/03/1999 Cc. (dep. 10/05/1999) Rv. 213559 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con il loro svolgimento - Provvedimento del questore - Avviso che l'interessato può presentare memorie al G.I.P. - Omissione - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213559-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

La mancanza dell'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice, da inserire - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997 - nel provvedimento con il quale il questore imponga l'obbligo di presentazione di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989, è riconducibile alle nullità di ordine generale di cui all'art.178, comma 1, lett.c) cod.proc.pen., e, segnatamente, al potere di "intervento"della parte privata, dovendosi questo intendere non nel senso restrittivo di presenza fisica dell'interessato nel procedimento, bensì in quello assai più ampio della sua diretta partecipazione al compimento di tutti gli atti produttivi di effetti giuridici rilevanti, e specialmente di quelli influenti sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)