Sez. 1, Sentenza n. 5624 del 16/11/1998 Cc. (dep. 15/01/1999) Rv. 212128 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con il loro svolgimento - Provvedimento del questore - Avviso che l'interessato può presentare memorie al G.I.P. - Omissione - Nullità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Qualora nel provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non venga inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida di detto provvedimento (sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997), ciò dà luogo ad una nullità di ordine generale inquadrabile nelle previsioni di cui all'art.178, comma 1, lett.c), c.p.p., atteso che l'obbligo del suddetto avviso è stato previsto, dal giudice delle leggi, in funzione della necessaria garanzia del diritto di difesa, inteso in particolare, nella fattispecie, come diritto di "intervento" dell'imputato (o soggetto assimilato)nel procedimento che lo interessa.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)