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Sez. 1, Sentenza n. 4106 del 08/07/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211039 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche-Divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, con obbligo di presentazione alla polizia - Provvedimento del questore - Previsione che esso contenga anche l'avviso all'interessato che può presentare memorie al g.i.p. - Inosservanza - Causa di nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211039-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, imponga, oltre al divieto di accesso ai luoghi in cui si debbano svolgere determinate competizioni agonistiche, anche l'obbligo di presentarsi alla polizia, in coincidenza con lo svolgimento di dette composizioni, deve essere corredato, giusta quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.144 del 1997, dell'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida.Tale prescrizione, però, non può dirsi finalizzata ad assicurare la difesa del medesimo interessato nelle specifiche forme dell'"intervento", dell'"assistenza" o della "rappresentanza" cui si riferisce l'art.178 c.p.p. Pertanto la sua eventuale violazione, non potendo rientrare fra quelle contemplate da detta disposizione normativa e non essendo, d'altra parte, processualmente sanzionata in alcun altro modo, non risulta suscettibile di dar luogo a nullità alcuna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)