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Sez. L, Sentenza n. 6215 del 23/06/1998 (Rv. 516677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda non ritualmente proposta con il ricorso introduttivo ma solo in corso di causa - Giudizio di rinvio - A seguito di cassazione della sentenza di merito per vizi motivazionali - Questione della novità della domanda oggetto della precedente sentenza di merito - Ammissibilità in tale giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La questione della eventuale inammissibilità della domanda, in quanto, in controversia soggetta a rito del lavoro, non ritualmente proposta con il ricorso introduttivo ma solo in corso di causa è definitivamente preclusa se la sentenza che abbia deciso su detta domanda sia stata annullata in sede di legittimità per vizi motivazionali, non potendo nel giudizio di rinvio rimettersi in discussione le questioni che costituiscono il presupposto logico - giuridico della pronunzia della Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)