Sez. 1, Sentenza n. 6133 del 18/06/1990 (Rv. 467817 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FISSAZIONE DEI CRITERI "INDICANDO" O "IN PROCEDENDO" DA PARTE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - CONSEGUENZE - DEDUZIONI IN SEDE DI RINVIO DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO-GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FISSAZIONE DEI CRITERI "INDICANDO" O "IN PROCEDENDO" DA PARTE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - CONSEGUENZE - DEDUZIONI IN SEDE DI RINVIO DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO-GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - DIVIETO.*
La sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che ha fissato i criteri "in indicando" o "in procedendo" che debbono informare la decisione della causa, comporta che devono ritenersi implicitamente e definitivamente precluse tutte le questioni (comprese quelle inerenti alla titolarità del rapporto controverso ed alla "legitimatio ad causam") che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia: con la conseguenza che è inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni medesime in Sede di rinvio ed (a maggior ragione) in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio. (Conf 1633/84, mass n 433708; (Conf 5567/82, mass n 423309; (Conf 4136/82, mass n 422110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)