Sez. 3, Sentenza n. 17722 del 12/12/2002 (Rv. 559189 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domande ed eccezioni proposte nel giudizio di primo grado - Proponibilità nel giudizio di rinvio - Presupposti - Accertamento del giudice di rinvio - Contenuto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, qualora una delle parti sollevi una eccezione deducendo di averla già proposta nel giudizio di primo grado, il giudice del rinvio deve accertare se sia stata effettivamente sollevata e riproposta in appello ed eventualmente coltivata in sede di legittimità , ovvero se la stessa debba intendersi rinunciata ex art. 346, cod. proc. civ., e, conseguentemente, nel primo caso, deve esaminarla nel merito e, nel secondo, deve dichiarare la parte decaduta dall'eccezione, potendo dichiararla inammissibile qualora accerti che l'eccezione non era stata affatto proposta nelle precedenti fasi del giudizio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)