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Sez. 3, Sentenza n. 10433 del 02/07/1998 Ud. (dep. 05/10/1998) Rv. 211854 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati in materia paesaggistica - Sostituzione della pena detentiva breve - Ammissibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211854-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Non è applicabile al reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 il divieto della sostituzione della pena detentiva breve, di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, riguardante i reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica. Infatti alla disposizione del citato art. 53, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituibilità delle pene detentive brevi, deve essere data una interpretazione restrittiva, così che il divieto non può riguardare i reati paesaggistici, che si differenziano da quelli in materia edilizia ed urbanistica. (Contra anche Sez. III 9808578 in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)