Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 01/07/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206238 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati in materia paesaggistica - Divieto di sostituzione della pena detentiva breve - Insussistenza - Ragione: differenze dalla materia edilizia ed urbanistica.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La sostituzione della pena detentiva breve di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non può essere applicata (art. 60) ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica. Tale divieto non concerne, però, i reati in materia paesaggistica, che si differenzia dalla prima sotto molteplici profili: 1) il particolare rilievo che assume il paesaggio nella Costituzione, autonomamente disciplinato nell'art. 9 e non regolato nell'art. 117, che menziona soltanto l'urbanistica; 2) le distinzioni tra competenze trasferite (urbanistica) alle Regioni e competenze delegate (paesaggio), le quali ultime mantengono un ampio potere di controllo ed intervento in capo alle Autorità centrali; 3) la diversa incidenza, che hanno i due tipi di vincolo sulla proprietà privata; 4) la possibilità di concessione in sanatoria per la materia urbanistica, non prevista per quella paesaggistica; 5) la diversità della causa di estinzione prevista dalla recente legge 23 dicembre 1994, n. 724: oblazione o concessione in sanatoria per le contravvenzioni urbanistiche; soltanto estinzione per autorizzazione paesaggistica in sanatoria in ordine gli illeciti di cui alla legge n. 431 del 1985; 6) obbligo di interpretazione restrittiva per la disposizione, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituzione delle pene detentive brevi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)