Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 10/11/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201997 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Contravvenzione agli artt. 1 e 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Interventi sul territorio senza nulla osta ambientale - Sostituzione della pena detentiva - Esclusione - Ragione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
Il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della "materia urbanistica", coincidente con lo "assetto complessivo del territorio", e come tale non riducibile all'uso del territorio urbano in senso stretto o del "centro urbano". Sotto un profilo più particolare, ne deriva che la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica, o, più esattamente, che la materia ambientale coincide con quella urbanistica. Pertanto, la contravvenzione agli artt. 1 e 1 "sexies" legge 8 agosto 1985, n. 431 per interventi sul territorio senza nulla ambientale rientra nella materia urbanistica e come tale - essendo punita con pena congiunta - è esclusa dalla sostituzione della pena detentiva.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)