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Sez. 2, Sentenza n. 5023 del 04/11/1978 (Rv. 394782 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE LA IMPUGNAZIONE - DECADENZA ED INAMMISSIBILITA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394782-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE LA IMPUGNAZIONE - DECADENZA ED INAMMISSIBILITA - PERSISTENZA.*

La notifica dell'atto di impugnazione a piu parti, domiciliate presso un unico procuratore, mediante consegna di una sola copia, comporta l'inesistenza e non la semplice nullita della notificazione, data l'assoluta incertezza circa l'identita della parte contro la quale e rivolta l'impugnazione che non consente di riconoscere utili effetti alla notificazione nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro fra i vari destinatari dell'atto. In tale ipotesi, vertendosi in tema di inesistenza della notifica, la Costituzione di tutte le parti alle quali l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata puo comportare solo un'efficacia ex nunc in ordine alla instaurazione del rapporto processuale e non e, quindi, idonea ad escludere gli effetti delle gia verificate decadenze riguardo al giudicato formatosi sulla sentenza impugnata ed alla conseguente inammissibilita dell'impugnazione nel caso in cui tale Costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione. (V 1683/77, mass n 385397; (V 3441/76, mass n 382205; (V 22/76, mass n 378636; (V 2054/75, mass n 375773; (V 1096/75, mass n 374522; (V 676/75, mass n 374010).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)