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Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261423 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Istanze generiche o manifestamente infondate - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261423-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

In tema di motivazione, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. (Fattispecie relativa all'omessa motivazione dei giudici di appello sulla censura in ordine al mancato rinvio di una udienza celebrata in primo grado per genericità, riconosciuta dallo stesso ricorrente, della documentazione sanitaria prodotta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)