Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 05/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213114 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudice dell'impugnazione - Provvedimenti reiettivi di istanze generiche o manifestamente infondate - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: richiesta di sospensione condizionale in assenza dei relativi presupposti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso -con il quale ci si doleva del fatto che fosse stato negato all'imputato, senza alcuna motivazione sul punto, il beneficio ex art 163 cod. pen.- osservando che risultava dai certificati in atti che lo stesso aveva già fruito del beneficio per due volte e che quindi si trattava di una istanza manifestamente infondata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)