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Sez. 3, Sentenza n. 53710 del 23/02/2016 Ud. (dep. 19/12/2016) Rv. 268705 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Istanze generiche o manifestamente infondate - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268705-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

In tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che sia da intendere come manifestamente infondata l'istanza di rinvio della trattazione del processo affetta da intempestività, in quanto pervenuta al giudice procedente poche ore prima della celebrazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)