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Sez. 5, Sentenza n. 15654 del 05/02/2014 Cc. (dep. 07/04/2014) Rv. 259876 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | False generalità rese da soggetto destinatario di provvedimento di arresto - Privilegio contro la autoincriminazione - Configurabilità - Esclusione - Delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259876-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha precisato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)