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Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 11/04/1972 (Rv. 357531 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PRESUNZIONE DI AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRECEDENTE CONTESTAZIONE DEI FATTI STESSI AD OPERA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357531-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PRESUNZIONE DI AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRECEDENTE CONTESTAZIONE DEI FATTI STESSI AD OPERA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*

La facolta di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale al quale la parte non si e presentata a rispondere rientra nella sfera del potere discrezionale del giudice di merito e non puo trovare ostacolo nella circostanza che i fatti fossero stati contestati dalla parte nelle sue difese scritte. (Conf 733'70, mass n 345988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)