Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 11/04/1972 (Rv. 357531 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PRESUNZIONE DI AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRECEDENTE CONTESTAZIONE DEI FATTI STESSI AD OPERA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PRESUNZIONE DI AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRECEDENTE CONTESTAZIONE DEI FATTI STESSI AD OPERA DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
La facolta di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale al quale la parte non si e presentata a rispondere rientra nella sfera del potere discrezionale del giudice di merito e non puo trovare ostacolo nella circostanza che i fatti fossero stati contestati dalla parte nelle sue difese scritte. (Conf 733'70, mass n 345988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)