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Sez. 2, Sentenza n. 13281 del 27/11/1999 (Rv. 531584 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Sussistenza di un rapporto di connessione con altra causa pendente presso un giudice diverso - Rimessione della causa di opposizione a detto giudice - Esclusione - Regolamento di competenza di ufficio.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531584-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

La competenza per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art.645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l'assimilabilità di tale giudizio a quello di impugnazione per il quale la competenza è normalmente inderogabile, ha anch'essa carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione. Ne consegue che il giudice superiore, cui sia rimessa l'intera causa, ben può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 stesso codice, poiché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)