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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17230 del 27/05/2022 (Rv. 665091 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Non opponibilità alla massa
Stato
decisa il 2022-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665091-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

fallimentare - Valenza ai fini della prova della durata del possesso "ad usucapionem" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").

Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)