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Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 26/11/1999 (Rv. 531526 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Accertamento - Domanda giudiziale - Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531526-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

È proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a "fatti" acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. La seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art. 2914 cod.civ. - alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di "atti", si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 cod.civ. si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2651, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)