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Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005 (Rv. 582972 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Raggiungimento della maggiore età da parte del minorenne - Perdita di capacità del legale rappresentante - Costituzione del minore - Interruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582972-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

La costituzione in giudizio del minore divenuto maggiorenne nel corso del processo, se effettuata prima che il procuratore costituito del suo legale rappresentante abbia dichiarato la perdita della capacità di stare in giudizio da parte di quest'ultimo, impedisce l'interruzione, con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del giudizio, in quanto la parte, prima in persona del suo legale rappresentante, poi in proprio, è sempre stata ritualmente presente nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)