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Sez. 3, Sentenza n. 2851 del 30/10/1973 (Rv. 366442 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366442-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il nostro ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna, costituisce elemento accidentale della decisione, cosi formulata per economia di giudizio e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguente aggravio di spese per le parti in causa. (nella specie i giudici di secondo grado, nel confermare una sentenza di condanna alla demolizione di opere abusive, ne avevano peraltro subordinato l'efficacia all'esecuzione di lavori di rafforzamento da eseguirsi a cura della parte soccombente nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione. La suprema Corte, nel ribadire i limiti di ammissibilita della sentenza condizionale nell'ordinamento vigente, ha cassato l'impugnata sentenza osservando che decampa dalla sua funzione il giudice che introduce autonomamente nella decisione una Determinazione accessoria priva di qualsiasi riferimento giustificativo in una apposita norma di legge concernente la fattispecie sottoposta al suo esame). (Conf 434/72, mass n 356356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)