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Sez. 1, Sentenza n. 434 del 18/02/1972 (Rv. 356356 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356356-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il nostro ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro ed incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna, costituisce elemento accidentale della decisione, cosi formulata per economia di giudizio e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti maggiori spese per le parti in causa. (nella specie, era stato dedotto nel giudizio di nullita di un lodo arbitrale che gli arbitri avevano emesso una condanna al pagamento di somma non determinata, in quanto avevano fatto seguire alla Determinazione dell'importo della condanna la salvezza di revisione del calcolo effettuato in conseguenza della sorte di altra vertenza arbitrale in corso tra le parti. La Corte di Cassazione ritenuto che esattamente i giudici di appello avevano qualificato la sentenza arbitrale impugnata come sentenza condizionale, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 22'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)