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Sez. 2, Sentenza n. 706 del 26/01/1987 (Rv. 450408 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE FRA COSTRUZIONI E CONSEGUENTE CONDANNA ALL'ARRETRAMENTO DEL FABBRICATO.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450408-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE FRA COSTRUZIONI E CONSEGUENTE CONDANNA ALL'ARRETRAMENTO DEL FABBRICATO.*

Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in Sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (fattispecie nella quale i giudici del merito, in una causa per mancato rispetto delle distanze tra costruzioni, nel condannare il convenuto ad arretrare il proprio fabbricato per portarlo alla distanza prescritta, gli avevano, tuttavia, concesso la possibilità di evitare l'arretramento, facendo aderire la sua fabbrica al muro cieco della costruzione del vicino. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima tale statuizione). (V 4714/77, mass n 388318; (V 265/77, mass n 383794; (V 2851/73, mass n 366442; (V 2316/73, mass n 365628).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)