Sez. U, Sentenza n. 26812 del 19/12/2009 (Rv. 611593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisione del Consiglio di Stato in contrasto con propri precedenti orientamenti - Censura - "Error in iudicando" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di maturazione del termine decadenziale ex art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 e di determinazione del momento di insorgenza del rapporto processuale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile prospettando un "error in iudicando", estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale. (Nella specie, il ricorrente, con riguardo ad una controversia in materia di pubblico impiego privatizzato, lamentava che, ai fini dell'individuazione del momento dell'insorgenza del rapporto processuale, il Consiglio di Stato avesse fatto riferimento alla data del deposito del ricorso anziché a quella, ripetutamente affermata dal medesimo giudice, della notificazione, così provocando l'improcedibilità del ricorso per superamento del termine del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)