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Sez. L, Sentenza n. 1308 del 27/02/1979 (Rv. 397562 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELARGIZIONI ESCLUSE.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397562-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELARGIZIONI ESCLUSE.*

Perche un'elargizione concessa dal datore di lavoro possa essere esclusa dall'assoggettabilita alla contribuzione, ai sensi del n 4 del terzo comma lettera a dell'art 27 del tu sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955 n 797, e necessaria l'eccezionalita dell'elargizione - che e esclusa ove sussista la ripetizione costante dell'erogazione stessa - e l'animus donandi del datore di lavoro che e parimenti escluso quando sussista un collegamento con il rapporto di lavoro subordinato, anche se l'erogazione si fondi su finalita assistenziali, perfettamente compatibili con il concetto di retribuzione recepito dalla Costituzione (art 36).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)