Sez. L, Sentenza n. 4313 del 05/07/1980 (Rv. 408180 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La retribuzione assoggettata a contribuzione assistenziale e previdenziale, ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797, comprende non solo le erogazioni connesse a specifiche ed effettive prestazioni lavorative, ma anche tutte le somme versate dal datore di lavoro in adempimento di obbligazioni aventi origine e titolo nel rapporto di lavoro, pur se destinate a soddisfare esigenze di vita personale e familiare del dipendente, senza un rigoroso vincolo di corrispettivita. Dall'indicata retribuzione imponibile, pertanto, se vanno esclusi i pagamenti effettuati in forza di causa autonoma, ancorche occasionata dal rapporto di lavoro, come il rimborso di spese, il risarcimento di danni, le mere liberalita, vanno invece inclusi i pagamenti giustificati dal rapporto medesimo e dalla sua continuita, come quelli per i periodi di assenza per malattia, per congedo matrimoniale, per premio di produzione, per conguaglio di riposi non goduti. (V 1308/79, mass n 397562; (V 5749/78, mass n 395548; (V 4858/78, mass n 394559; (V 4659/77, mass n 388257).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)