Sez. 2, Sentenza n. 11518 del 04/11/1995 (Rv. 494535 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito - Azione revocatoria ordinaria - Pregiudizio del creditore - Consapevolezza da parte del debitore e del terzo - Sufficienza -.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod. civ., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)