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Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 28/09/1996 (Rv. 499836 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto impugnato successivo al sorgere del credito - "Consilium fraudis" - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499836-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Ad integrare il requisito soggettivo dell'azione revocatoria ("consilium fraudis") è sufficiente, quando l'atto impugnato è successivo al sorgere del credito, la prova - che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni - della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)