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Sez. 3, Sentenza n. 6400 del 23/06/1999 (Rv. 527863 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Impugnazione successiva della stessa sentenza - Incidentale - Necessità - Conseguenze - Primo ricorso per Cassazione - Secondo ricorso - Forma - Con controricorso - Con atto autonomo - Conversione in ricorso incidentale - Necessaria in ogni caso - Conseguenze - Proponibilità - Decadenza - Quaranta giorni dall' ultima notifica del ricorso principale - Ricorso adesivo a quest' ultimo - Deroga del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527863-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI

Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve esser proposta in via incidentale nello stesso processo e perciò, se il ricorso è per Cassazione, nell'atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo tale formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notifica del primo ricorso per Cassazione e tale principio non trova deroga neanche nel caso di impugnazione adesiva a quella principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)