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Sez. U, Sentenza n. 3254 del 21/07/1977 (Rv. 386788 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SOSPENSIONE PREVENTIVA DEL MAGISTRATO - PER PROCESSO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA E CONVOCAZIONE DELLO INCOLPATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386788-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SOSPENSIONE PREVENTIVA DEL MAGISTRATO - PER PROCESSO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA E CONVOCAZIONE DELLO INCOLPATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - LIMITI.*

La funzione unicamente cautelare della sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo - adottabile dalla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura ai sensi degli artt 31 decreto legislativo n 511 del 1946 e 59 del DPR n 916 del 1958 - comporta che la Sezione debba convocare l'incolpato per una determinata seduta di discussione, comunicandogli il procedimento penale e le richieste dell'organo disciplinare requirente, senza necessita di far conoscere specificamente i capi dell'imputazione penale, che possono non essere stati ancora formulati, e che, una volta formulati, possono dar luogo ad una contestazione suppletiva. Dalla suddetta funzione deriva altresi che la sospensione dev'essere motivata solo con riferimento alla gravita dell'accusa penale ed alla conseguente opportunita di sottrarre il magistrato al suo ufficio, e non anche con riferimento al merito della detta accusa. (V 3732/76, mass n 382431).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)