Sez. U, Sentenza n. 3115 del 01/04/1987 (Rv. 452210 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - VALUTAZIONI DEMANDATE ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - VALUTAZIONI DEMANDATE ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.*
Al fine della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale (sempreché tale sospensione non sia automatica per effetto della adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale del magistrato medesimo), la Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura deve valutare l'opportunità della suddetta misura, in relazione alla gravità dell'imputazione, ma non anche riscontrare, nemmeno in via delibativa, la fondatezza della imputazione stessa o la regolarità del processo penale, trattandosi di indagine riservata al giudice penale (diversamente dal caso di sospensione in pendenza di procedimento disciplinare, ove alla suddetta Sezione spetta anche di delibare la consistenza dello addebito). (V 3254/77, massima n 386788; (V 3732/76, massima n 382431).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)