Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 14/04/1976 (Rv. 380001 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA NELLA PRIMA UDIENZA E IN QUELLA SUCCESSIVA - DECISIONE SUL MERITO - IMPUGNAZIONE PER OMESSA IRRITUALE COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA - DIFETTO DI INTERESSE DELL'APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA NELLA PRIMA UDIENZA E IN QUELLA SUCCESSIVA - DECISIONE SUL MERITO - IMPUGNAZIONE PER OMESSA IRRITUALE COMUNICAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA - DIFETTO DI INTERESSE DELL'APPELLANTE.*
Qualora l'improcedibilita dell'appello per mancata comparizione dell'appellante nella prima udienza e in quella successiva non sia stata ne rilevata, ne dichiarata, l'appellante difetta di interesse a impugnare la sentenza - che ha esaminato il merito e deciso su di esso - per l'omessa o irrituale comunicazione della nuova udienza, di cui al primo comma dell'art 348 cod proc civ. (Conf 3367/71, mass n 354900; (Conf 1588/70, mass n 347483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)